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Trasferimenti di proprietà nei territori montani

Trasferimenti di proprietà nei territori montani – Legge 991/52 e DPR 601/73

Nei territori classificati montani questa legge prevede particolari agevolazioni per trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrice.

Per accorpamento si intende il trasferimento di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici confinanti.

Per arrotondamento si intende il trasferimento di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici fatti allo scopo di aumentare la dimensione aziendale.

Beneficiari :
a) I coltivatori diretti, cioè coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento e governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità del fondo.;

b) I proprietari diretto-coltivatori, cioè coloro che, pur rivestendo qualifiche estranee all’agricoltura, compiono direttamente tutte le operazioni necessarie all’ottenimento di produzioni agricole o zootecniche.

Limiti colturali: non esistono limitazioni né di preposseduto né di terreno acquistato per i coltivatori diretti, semprechè la superficie del terreno da acquistare, unitamente al terreno preposseduto, non superi i limiti fissati dalla legge per il riconoscimento della figura di coltivatore diretto.
Per i diretto-coltivatori invece il preposseduto deve essere superiore a 5 ettari ed il terreno acquistato ai fini dell’arrotondamento o accorpamento non può essere superiore, per superficie, al terreno preposseduto.

Agevolazioni: tassa fissa di registrazione € 129.11, tassa fissa di trascrizione € 129.11, imposte catastali esenti.

Procedura. Non è richiesta alcuna domanda. Il notaio che stipula l’atto di compravendita a favore di un soggetto singolo o associato che acquista a scopo di arrotondamento o accorpamento in territorio classificato montano, ed è in possesso dei requisiti sopraindicati, deve indicare nell’atto di acquisto che l’acquirente intende beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 991/52 e D.P.R 601/73.

L’Agenzia per le Entrate, (ex Ufficio del Registro) al momento della registrazione dell’atto, può richiedere ai competenti Uffici per l’Agricoltura, la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti.

12 comments to Trasferimenti di proprietà nei territori montani

  • Antonio

    Continuo a non capire.I notai sostengono che basta il certificato INPS è l’accertamento dell’Ufficio Finanziario è chiuso.Infatti pure io che non sono coltivatore diretto mi iscrivo all’INPS sneza mai lavorare un giorno in campagna e ottengo i benefici legge 601/73.
    In conclusione l’Ufficio chiedendo all’Ufficio CEPICA (agricoltura) risponde che per la legge in questione non rilasciano certificazione, mentre per la P.P.C. rilasciano prima il certificato provvisorio e poi quello definitivo nei tre anni.Se è possibile come può o deve certificare detto uffio.Grazie

  • alexia

    Di seguito è riportata la risposta del responsabile di settore Alcide Campi:

    Se per la PPC piccola proprietà contadina la materia è in piena evoluzione, pare che non serva più il nostro certificato.
    Per la Legge 991 e DPR 601/73, resta invariata e quindi è pienamente operativa, la procedura riportata sul sito.
    La materia è troppo complessa per essere spiegata in due righe.
    Rimango a disposizione telefonicamente per tutti i necessari chiarimenti.

    Campi Agrotec. Alcide

    Ufficio Agricoltura – Dip.Amm.ne Prov.le di Parma – Coordinatore dello sportello agricoltura
    Tel. 0521.354123 – alcide.campi@cmparmaest.pr.it

  • sebastian

    Quindi
    - il proprietario diretto-coltivatore deve essere iscritto all’INPS sezione agricola?

    - per i diretto-coltivatori il requisito del preposseduto consiste in terreno di proprietà, comproprietà,affitto e/o comodato?

    Grazie

  • alexia

    Di seguito la risposta del responsabile Alcide Campi

    - il proprietario diretto-coltivatore deve essere iscritto all’INPS sezione
    agricola?

    R. No, il requisito principale è la diretta conduzione del terreno.
    D’ altra parte con 5 ettari di terreno preposseduto, se coltivato a
    foraggere e cereali, non si raggiunge
    quel volume minimo di giornate per essere iscritti all’ inps.
    Se invece, le giornate di lavoro richieste dall’ attività agricola, superano
    le 104 giornate, scatta l’ obbligo dell’ iscizione
    all’ Inps.

    - per i diretto-coltivatori il requisito del preposseduto consiste in
    terreno di proprietà, comproprietà,affitto e/o comodato?

    R. Poiché si parla di accorpamento e arrotondamento, il preposseduto va
    inteso in proprietà o usufrutto.

  • sebastian

    Ho altri due quesiti riguardanti la figura del diretto-coltivatore :

    - se un diretto-coltivatore è proprietario per 1/2 di una particella di 5 ha
    coltivata tutta da lui attraverso un contratto di comodato, il requisito della
    superficie minima preposseduta è soddisfatto? Oppure la superficie è da
    considerare a metà?

    - quando si parla di ” terreno preposseduto che non deve essere inferiore a 5 ha catastali di cui almeno il 50% lavorabili” che cosa si intende per terreno lavorabile? Sono compresi anche i boschi?

    Grazie

  • sebastian

    Ho altri due quesiti:

    - il terreno dopo che è stato acquistato deve essere inserito nell’anagrafe delle aziende agricole?C’è qualche obbligo di conduzione?
    ( penso di no – vedi il link http://www.tonalini.it/montagna.htm )

    -se faccio un secondo rogito dopo circa un mese dal primo, posso invocare ancora la suddetta agevolazione considerando che possiedo ancora tutti i requisiti?

    Grazie

  • alexia

    R poichè lo scopo è l’ arrotondamento e l’ accorpamento, il requisito del preposseduto corrisponde alla quantità
    di terreno di cui l’ acquirente ha la piena proprietà.

    R per terreno lavorabile si intendono tutte le superfici a seminativo, a foraggere, prati permanenti e pascoli, vite e altri fruttiferi.

  • alexia

    R Quando l’agevolazione fiscale mi fa pagare soltanto l’ 1% di tassa di registrazione, scatta la medesima normativa prevista per i coltivatori diretti, ovvero l’ iscrizione dei terreni in Anagrafe e la conduzione diretta per almeno 5 anni.

    R Si.

    Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti è possibile contattare direttamente:
    Campi Agrotec. Alcide
    Ufficio Agricoltura – Dip.Amm.ne Prov.le di Parma – Coordinatore dello sportello agricoltura
    Tel. 0521.354123 – alcide.campi@cmparmaest.pr.it

  • tommaso

    gentilissimi,
    mio padre 84 anni pensionato coltivatore diretto è comproprietario con altri fratelli di una particella di terreno agricolo in territorio montano.Per riaccorpare la particella vuole acquistare i diritti dai fratelli. Può usufruire delle agevolazioni della 601/73 senza essere più iscritto all’inps?
    grazie
    cordialmente
    Tommaso

  • alexia

    Gentile Tommaso,

    il pensionato in questione può ottenere le agevolazioni soltanto se possiede i requisiti del diretto coltivatore, ovvero almeno 5 Ha di terreno agricolo pre-posseduto e che il terreno da acquistare in arrotondamento non superi, per estensione, il terreno pre-posseduto.

    Per ulteriori informazioni contatti Alcide Campi, che saprà esserle d’aiuto.
    Ufficio Agricoltura – Dip.Amm.ne Prov.le di Parma – Coordinatore dello sportello agricoltura
    Tel. 0521.354123 – alcide.campi@cmparmaest.pr.it

  • Sambiagio Alessandro

    Nel dicembre 2009 ho acquistato un terreno agricolo chiedendo le agevolazioni del DPR 601/73 in qualità di proprietario diretto-coltivatore di un terreno situato nelle vicinanze. Sono anche iscritto come agricoltore diretto, e il terreno è incluso nel territorio della Comunità Montana, ora soppressa.
    L’Agenzia delle Entrate sostiene che non sussistono i requisiti per le agevolazioni. Vorrei sapere il vostro parere. Grazie.

  • alexia

    Gentilissimo,
    le consiglio di rivolgersi telefonicamente al personale qui sopra più volte indicato (Alcide Campi) che potrà darle indicazioni più chiare e complete che non nel breve spazio di una replica scritta.

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