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IAP – Società

Riconoscimento della qualifica IAP alle società

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004 introduce per la prima volta la qualifica di società agricola, aprendo una importante opportunità per l’esercizio dell’agricoltura in forma aggregata.
I nuovi soggetti sono società che esercitano esclusivamente le attività agricole previste dal nuovo articolo 2135 del codice civile sull’imprenditore agricolo. Al riguardo, l’articolo 1 della “Legge di orientamento e modernizzazione del settore
agricolo” (decreto legislativo n. 228/01) ha modificato la figura dell’imprenditore agricolo.
Oltre alle tradizionali attività (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento) l’imprenditore può quindi svolgere una serie di nuove attività, definite “connesse”, per la trasformazione delle materie prime, la commercializzazione dei prodotti, la fornitura di servizi. I redditi derivanti dalla trasformazione e dalla commercializzazione di prodotti ottenuti esclusivamente o prevalentemente all’interno della propria azienda, sono tassati sul reddito agrario, anziché sul reddito di impresa come accadeva prima. Per i servizi (manutenzione del verde, lavori in altre aziende agricole, ecc..) si applica un regime forfetario nella misura del 25% dell’imponibile a fini Iva, a condizione che vengano impiegate prevalentemente attrezzature normalmente utilizzate nell’attività principale, rispetto ad altre impiegate solo nell’attività di servizio.
COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA
A differenza di quanto avveniva prima dell’entrata in vigore del provvedimento, le società agricole possono assumere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, con i relativi benefici. L’imprenditore agricolo professionale (Iap) sostituisce l’Imprenditore agricolo a titolo principale (Iatp). È Iap chi dedica alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Per lo Iatp i due parametri dovevano essere pari ad almeno i 2/3. Lo Iap, a differenza dello Iatp, gode, inoltre, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, delle stesse agevolazioni in termini di imposizione indiretta e creditizia previste per il coltivatore diretto.

COME OTTENERE LA QUALIFICA DI “IAP”
Le società agricole di persone, vale a dire le società semplici (s.s.), le società in nome collettivo (s.n.c.) e le società in accomandita semplice (S.a.s.), sono anche Iap se almeno un socio (nella S.a.s. deve trattarsi di uno degli accomandatari)
possiede la qualifica di Iap ed è iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura.
Le società agricole di capitali:
società a responsabilità limitata (s.r.l.), società per azioni (s.p.a.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), e le società agricole cooperative sono anche Iap se almeno un amministratore iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale
per l’agricoltura è Iap. Per le società cooperative l’amministratore deve essere anche socio.
Infine, le società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, le società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, le società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, godono
delle stesse agevolazioni previste a favore dei coltivatori diretti.

I VANTAGGI
Alle società agricole Iap e beneficiarie delle agevolazioni previste per il coltivatore diretto spettano le stesse agevolazioni fiscali (imposte indirette) e creditizie che la normativa prevede a favore dei singoli coltivatori diretti.
Nel caso di acquisto di un fondo da parte di una società agricola Iap, le imposte di registro e ipotecaria sono pari all’8% del valore, anziché nella misura del 15% e del 3%.
Nel caso di acquisto di un fondo per la formazione della piccola proprietà contadina da parte di una società agricola parificata al coltivatore diretto, le imposte di registro e ipotecaria sono dovute nella misura fissa di 168 euro ciascuna, anziché, rispettivamente, del 15% e del 3%.
Inoltre la società agricola Iap o parificata al coltivatore diretto, quando assume la veste giuridica di “società semplice”, oltre a beneficiare dei vantaggi sull’imposizione indiretta e creditizia, gode anche degli stessi privilegi in termini di imposizione diretta spettanti all’imprenditore agricolo singolo. Pertanto, anche i redditi derivanti dalle attività connesse (manipolazione e trasformazione di prodotti, fornitura di servizi) sono tassati sul reddito agrario.
Per le altre società agricole, di persone, di capitali e cooperative, fermi restando i vantaggi fiscali e creditizi, i redditi derivanti dalle attività connesse sono tassati a bilancio come per le altre imprese.

Modello istanza società

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