Dal 1° luglio 2009, trovano obbligatoria applicazione le norme tecniche per le costruzioni, approvate con il D.M. 14 gennaio 2008, fatta salva la norma transitoria di cui all’art. 64, comma 7, della L.R. n. 6 del 2009;
Dal 14 novembre 2009 è entrato in vigore il Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008, e dalla medesima data esso trova applicazione solo per gli interventi indicati dall’art. 11, comma 2, della medesima legge:
• sopraelevazione
• interventi su edifici di interesse strategico e infrastrutture rilevanti per la protezione civile
• interventi su edifici e infrastrutture rilevanti in caso di collasso
• i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche
• interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare
Gli interventi di cui all’art. 11, comma 2, della L.R. n. 19/2008 comportano il rilascio di un’ autorizzazione sismica e la corresponsione di un rimborso delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie alla Struttura Tecnica Competente (della Comunità Montana). Il rimborso è previsto dall’art. 20 della medesima legge e dalla delibera di Giunta regionale n. 1804/2008.
Per i restanti interventi di cui all’art. 9, comma 1 della L.R. n. 19/2008 (di fatto tutti gli interventi non ricompresi al paragrafo precedente), fino al 31 maggio 2010, continuano a trovare applicazione le modalità di controllo previste dalla legislazione regionale previgente (legge regionale n. 35 del 1984 e regolamento regionale n. 33 del 1986), con competenza della Regione Emilia-Romagna (Servizi Tecnici di Bacino).
Dal 1° giugno 2010 anche gli interventi di cui all’art. 9, comma 1 saranno subordinati alle disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008, con competenza della Comunità Montana Unione Comuni Parma Est.







