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Rimborso forfettario

Sul rimborso forfettario relativo all’istruttoria

E’ la stessa L.R. n. 19 del 2008, all’art. 20 comma 1, ad istituire il rimborso forfettario delle spese per le attività istruttorie sostenute dalle Strutture Tecniche Competenti in materia sismica. Inoltre al comma 3 del citato articolo viene specificato che l’importo del citato rimborso e le modalità di versamento sono stabilite con apposito atto di indirizzo dalla Giunta Regionale. Con la D.G.R. 1126/2011, all’allegato “I”, vengono infatti definiti gli importi dei rimborsi forfettari e le modalità di versamento delle stesse:

Viene infine abrogato l’allegato 3 della D.G.R. 1804/2008 dalla data del 17 agosto 2011.

I nuovi importi definiti dalla D.G.R. 1126/2011 si applicano per i procedimenti avviati in data successiva alla pubblicazione sul BUR della medesima (avvenuto in data 17/08/2011 BUR n. 130 – parte seconda) e di conseguenza non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello Unico per l’Edilizia;

b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell’autorizzazione sismica, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente.

IMPORTI DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE STESSE

L’ammontare delle somme dovute, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di RIMBORSO FORFETTARIO delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie è individuato nella seguente Tabella, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti:

Autorizzazioni (art. 11)

Depositi (art. 13)

Tipo di intervento Importo in euro Tipo di intervento Importo in euro

- Nuova costruzione;

- Interventi di adeguamento con ampliamento;

- Interventi di adeguamento con sopraelevazione

480

- Nuova costruzione;

- Interventi di adeguamento con ampliamento


150

- Altri interventi di adeguamento;

- Interventi di miglioramento;

- Interventi di riparazione o intervento locale.

360

- Altri interventi di adeguamento;

- Interventi di miglioramento;

- Interventi di riparazione o intervento locale.

100

Varianti sostanziali a

progetti autorizzati

180

Varianti sostanziali a

progetti depositati

50

Le modalità di versamento del rimborso forfettario sono le seguenti:

1. La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta dell’avvenuto versamento del rimborso forfettario sul

CONTO CORRENTE POSTALE N. 10037430

intestato alla Comunità Montana Unione Comuni Parma Est – Servizio tesoreria, recante la causale “spese per istruttoria sismica”.
2. L’avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato nell’ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all’art. 12, comma 3, e all’art. 13, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008.
3. Ad esito dell’istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l’intervento prospettato e l’importo del rimborso stabilito, comprensivo dell’eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l’integrazione del pagamento.

Si evidenzia inoltre come tale contributo economico ha lo scopo di coprire, assieme al contributo regionale per la gestione associata, le spese derivanti dall’attività di controllo e vigilanza e soprattutto che, nell’eventualità in cui le funzioni in materia sismica siano svolte, in alternativa alla Comunità Montana, dalle strutture tecniche regionali (come avveniva prima dell’entrata in vigore della legge n. 19/2008), il medesimo rimborso spese sarebbe comunque dovuto alla Regione Emilia-Romagna.
Nessun contributo integrativo, forfettario o percentuale, viene definito o richiesto da questa Comunità montana o dagli altri enti che svolgono le funzioni in materia di riduzione del rischio sismico.

Si precisa che:

- il rimborso non è dovuto per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, anche nel caso in cui siano attuati autonomamente, e per le varianti non sostanziali.

- il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica o al deposito del progetto.

Si sottolinea infine che, nel caso di un’unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro, è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna dell’Unità facenti parte della costruzione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

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