L’entrata in vigore della LR 19/2008, dal 1 giugno 2010, comporta una sostanziale modifica della procedura relativa all’autorizzazione ed al deposito dei progetti di opere e lavori in zona sismica in Regione Emilia Romagna.
A regime infatti la presentazione dei progetti seguirà due strade principali:
• Per i Comuni a bassa sismicità, in zona 3 (Langhirano, Lesignano de Bagni, Neviano degli Arduini, Calestano, Corniglio, Tizzano Val Parma): tutti gli interventi, eccetto quelli da considerare privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità (elencati nella D.G.R. 121/2010), sono sottoposti a deposito del progetto esecutivo strutturale presso lo Sportello Unico Edilizia comunale. Questo, nell’ambito delle sue competenze in materia di vigilanza degli interventi edilizi di cui all’art. 11, comma 1, lettera a), e all’articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 31 del 2002, trasmette alla Struttura Tecnica Competente in materia sismica della Comunità Montana le pratiche depositate nella misura di:
a) almeno il 30% degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione, per i quali fu presentata denuncia di inizio di attività
b) almeno il 20% degli interventi edilizi in corso di realizzazione, per i quali fu richiesto permesso di costruire.
Le modalità di tali controlli sono stabilite dal RUE e, fino alla sua approvazione, sono disciplinati dall’art. 11 comma 4 della L.R. n. 31/2002.
Negli stessi comuni a bassa sismicità (zona 3) sono soggette ad autorizzazione sismica preventiva gli interventi indicati dall’art. 11, comma 2, della medesima legge:
- sopraelevazione
- interventi su edifici di interesse strategico e infrastrutture rilevanti per la protezione civile
- interventi su edifici e infrastrutture rilevanti in caso di collasso
- i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche
- interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare
• Per i Comuni a media sismicità, in zona 2 (Monchio delle Corti, Palanzano): tutti gli interventi, eccetto quelli da considerare privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità (elencati nella D.G.R. 121/2010) devono preventivamente essere autorizzati con autorizzazione sismica, rilasciata da parte della Struttura Tecnica Competente in materia sismica della Comunità Montana.
Sino al 31 maggio 2010, ad eccezione degli interventi indicati dall’art. 11, comma 2 della L.R. n. 19 del 2008, la situazione rimane invariata rispetto a quanto avveniva prima dell’entrata in vigore della legge regionale citata.







